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26.11.2015
fattura-ecommerce

Passo in avanti significativo per tutte quelle attività attive nella vendita online di prodotti o servizi. Con la pubblicazione dell’11 novembre sulla Gazzetta Ufficiale 263 del decreto legislativo 42/2015 diviene ufficiale l’esonero definitivo dalla certificazione dei corrispettivi per le operazioni di e-commerce di beni e servizi verso consumatori finali residenti nel territorio italiano (B2C).

Questo cosa significa per i negozi?

Decade in toto l’obbligo di fattura sia per operazioni di e-commerce diretto (quelle situazioni nei quali sia l’acquisto che la consegna avvengono direttamente online)  che per quelle di e-commerce indiretto (acquisto online e consegna mediante corriere o servizio affine).

L’obbligo di fattura si mantiene solo in quelle casistiche nelle quali è il cliente a farne richiesta diretta e fornisca i dati necessari all’emissione della stessa.

Cosa cambia in sostanza nelle vendite online?

Finora i gestori di ecommerce si sono “arrangiati” allegando al pacco lo scontrino o la ricevuta fiscale poiché, in caso di controllo fiscale, non vi era la possibilità di andare a dimostrare in modo chiaro quali transazioni venissero dal portale online e quali facessero invece parte dell’attività da “banco”.

Con l’attuazione del dl 42/2015 è sufficiente che il gestore annoti nel registro dei corrispettivi la transazione avvenuta (o il totale delle transazioni avvenute online), senza emettere alcun documento di natura fiscale.

E tutte le transazioni avvenute fino ad oggi?

Altro importante cambiamento è che l’applicazione dello stesso decreto legislativo 42/2015 è da considerarsi retroattiva fino al 1 gennaio 2015 e va quindi a regolare tutte le transazioni avvenute nell’anno che sta per chiudersi.

Cliccando sul link potete leggere il testo completo del decreto MEF_DM_novità fiscali ecommerce

[UPDATE]

Da un confronto con dei professionisti è uscita un’interessante aggiornamento. Grazie a Tiziano D’Angelo.

la fatturazione per l’e-commerce indiretto era già esonerata dall’emissione di fattura o certificazione del corrispettivo (ricevuta/scontrino).
Il DLGS 42/2015 riguarda invece solamente il commercio elettronico diretto (es. download istantaneo di MP3, app, etc..). L’esonero dalla fatturazione era già in vigore dall’emanazione di quel decreto, mentre il DM 27/10/2015 ha previsto ulteriormente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per queste operazioni, il tutto a far data dal 1° gennaio 2015.